Riferimenti Normativi: D.Lgs. 33/2012 Art. 40 smi
Art. 40. Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
In questa sezione sono pubblicati:
- lo stato degli elementi dell'ambiente e le relative certificazioni e monitoraggi: acqua, aria, suolo, fattori inquinanti, etc. reperibili nel sito dell'Agenzia ARPAV Veneto.
- Piano comunale delle ACQUE
- Piano di classificazione ACUSTICA del territorio
- Piano ANTENNE
- Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
- Relazione sull'attuazione della legislazione (il Comune di Breda di Piave non dispone attualmente di relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale)
- Stato della salute e della sicurezza umana (il Comune di Breda di Piave non dispone al momento di relazioni sullo stato della salute)