Assegno di maternità per le madri non lavoratrici

Descrizione del servizio

Il vero diritto di una donna è quello alla maternità” 
                                                  Alda Merini 

È un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
L’importo è pari a € 348,12 per 5 mensilità ed è riconosciuto in presenza di un Isee del nucleo familiare non superiore alla soglia di € 17.416,66 (aggiornamento anno 2021).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta. L’assegno è corrisposto dall’Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento. L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

Come si accede

La domanda (vedi modulo allegato) dovrà essere presentata ai Servizi Sociali Comunali di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

Requisiti

L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria). Possono presentare la domanda:

  • cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
  • cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
  • carta di soggiorno;
  • permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
  • Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre.

In alcuni casi particolari, se la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo.

Documentazione da allegare

  • La dichiarazione sostitutiva unica oppure l’attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno;
  • Una autocertificazione (posta all’interno del modulo della domanda) nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
    • i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e così via);
    • di non avere diritto per il periodo di maternità all'indennità di maternità dell'Inps ovvero alla retribuzione;
    • diversamente, dev'essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
    • di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall'art. 49 della Legge n. 488/99).

Link utili

INPS

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-di-maternita-dello-stato

Normativa di riferimento

  • Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -art. 49 - Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità”.
  • Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 – “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53”.

Dove rivolgersi e come ottenere informazioni

U.O. - Servizi Sociali e Politiche partecipative e giovanili
Luogo: Ufficio dei Servizi Sociali - Via Trento e Trieste nr. 26
Telefono: 0422-600153 int. 5 da lunedì a venerdì dalle 12:00 alle 13:30
Fax: 0422600187
Orario ricevimento: su appuntamento
Email: servizisociali@comunebreda.it
PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it
Responsabile del procedimento: P.O. - Servizi alla Persona Fedrigo D.ssa Sandra
Responsabile dell’Istruttoria: Assistente Sociale Lorenzon D.ssa Giuliana

Modulistica

Modulo per la presentazione della domanda

Area 3 - Servizi alla persona

Servizi Sociali e Politiche partecipative e giovanili

E-mail: servizisociali@comunebreda.it
Tel: +39 0422 600153 int. 5 (dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle 13.30)
Fax: +39 0422 600187
PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it

Moduli

Data ultima modifica:

Data ultimo aggiornamento: 04-08-2021
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