Amministrazione di sostegno - Servizio tutele legali

L’Amministrazione di Sostegno, introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge n. 6 del 9 gennaio 2004, è un istituto per la tutela giuridica delle persone fragili, che si aggiunge ai più rigidi istituti tradizionali (interdizione e inabilitazione) e rappresenta uno strumento più flessibile e quindi maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni.

L’art. 1 prevede, infatti, che “la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

La Legge 6/2004 ha introdotto nel Codice Civile l’istituto dell’Amministrazione di Sostegno, identificando una specifica figura: l’Amministratore/trice di sostegno, che viene nominato dal Giudice Tutelare ed assume l’incarico, prestando apposito giuramento, di tutelare le persone che perdono in parte o del tutto la loro autonomia, prestando attenzione a valorizzare le capacità residue e a non limitare più del necessario la libertà della persona.  In qualità di Amministratore di Sostegno può essere nominato un genitore, un parente, un conoscente, un volontario, un avvocato.

Le persone che beneficiano di una Amministrazione di Sostegno conservano la loro capacità di agire nei vincoli definiti dal decreto del Giudice Tutelare, ad esempio:

  • la cura del beneficiario/a,
  • il sostegno nella gestione di attività ordinarie,
  • la scelta e gestione di collaboratori familiari,
  • la scelta dell’ingresso in una struttura residenziale,
  • il consenso informato,
  • la gestione del patrimonio e dei risparmi del beneficiario,
  • la riscossione della pensione,
  • il pagamento di affitto, tasse e bollette.

REQUISITI 

Ai sensi dell’art. 404 Codice Civile, la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno può essere disposta nei confronti della persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

In concreto, la misura è stata disposta in favore di un’ampia categoria di beneficiari, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: persone affetti da disturbi psichiatrici, disabilità intellettiva, malattia di Alzheimer, demenze, persone con problemi di dipendenza, persone con malattie degenerative, in fase terminale o in condizioni di coma e stato vegetativo.

MODALITA’ DI ACCESSO

Possono fare richiesta di ricorso all’Amministrazione di Sostegno i seguenti soggetti:

  • beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato);
  • Pubblico Ministero;
  • coniuge;
  • persona stabilmente convivente;
  • parenti entro il quarto grado;
  • affini entro il secondo grado;
  • tutore dell’interdetto;
  • curatore dell’inabilitato;
  • unito civilmente in favore del proprio compagno.

Documenti da allegare alla domanda di ricorso:

  • Copia atto di nascita
  • Certificato di residenza e stato famiglia
  • Stato famiglia storico
  • Copia ID e codice fiscale del ricorrente e del beneficiario
  • Documentazione medica recente e relazione sociale

Per la presentazione della domanda non è necessario avvalersi di un avvocato, è però possibile ricevere assistenza dal Servizio Tutele Legali dell’ULSS 2 Marca trevigiana, che offre supporto nell’accesso alle misure di protezione giuridica.

LINK UTILI

Indicazioni del Tribunale di Treviso sull’amministrazione di Sostegno: http://www.tribunale.treviso.giustizia.it/articoli.php?nome=Amministrazione-di-sostegno&id_articolo=828

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • n. 6 del 9 gennaio 2004, Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.

MODULISTICA


CONTATTI

Servizio Tutele Legali – ULSS 2 Marca trevigiana

Referente Distretti Treviso Nord e Treviso Sud: Avv. Giancarla Baldasso 

Tel: 3396912604

Mail: tutele.segreteria@gaponlus.it


Area 3 - Servizi alla persona

Servizi Sociali e Politiche partecipative e giovanili

E-mail: servizisociali@comunebreda.it
Tel: +39 0422 600153 int. 5 (dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle 13.30)
Fax: +39 0422 600187
PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it



Data ultima modifica:

Data ultimo aggiornamento: 23-11-2022
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